
Spese farmaceutiche, senza lo scontrino parlante serve l’autocertificazione del contribuente per poter effettuare la detrazione Irpef.
E quanto riporta l’Agenzia dell’Entrate nella circolare n. 30/E, firmata dal direttore Massimo Romano, che apporta quindi nuovi chiarimenti sulla documentazione necessaria per portare in detrazione o deduzione le spese farmaceutiche effettuate nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2007.
Stando a quanto dice la circolare n.30 dell’Agenzia delle Entrate, le spese farmaceutiche effettuate in tal periodo potranno essere certificate ai fini della deduzione o detrazione Irpef anche tramite scontrino non parlante o incompleto, a patto che il contribuente lo integri indicando su un foglio a parte il codice fiscale dell’acquirente nonché la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Un provvedimento atto quindi a favorire i contribuenti, quello intrapreso dall’Agenzia delle Entrare, che pur non essendo in possesso di idonea documentazione potranno usufruire ugualmente del beneficio dello sconto Irpef, contemporaneamente ha risolto il problema determinato dalle difficoltà incontrate in sede di prima applicazione della norma che ha introdotto lo scontrino parlante.
Sempre contenuto nella circolare n.30/E l’Agenzia delle Entrate ha affermato che per la certificazione delle spese sanitarie effettuate a partire dal primo gennaio 2008 sarà indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.
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