IRAPLa Finanziaria 2008 rivede anche la base imponibile IRAP i cui effetti dovrebberro “mitigare” quel senso di “rapina” che alcuni imprenditori rivendicano ormai da tempo;

ma soprattutto sposta l’onere del controllo e del recupero dell’imposta su soggetti locali (art.1, commi da 43 a 45;50;51; 226).

Va segnalata in primis la riduzione dell’aliquota ordinaria che passa dal 4,25% al 3,90%.

Per le società di capitali è previsto un nuovo calcolo dell’imponibile IRAP che tiene conto di valori di Conto Economico, positivi e negativi, al netto di ogni variazione di tipo fiscale.

Si ricorda che tra i componenti negativi, non rilevano ai fini IRAP quelli relativi al personale, ovunque iscritti in bilancio, i compensi di collaboratori a progetto, occasionali ed amministratori, gli utili spettanti agli associati in partecipazione,la quota di interessi dei canoni di leasing desunta dal contratto, le perdite su crediti, l’ICI, le svalutazioni e gli accantonamenti.

Inoltre, sono state ridotte le deduzioni per i nuovi assunti a tempo indeterminato e quelle relative ad ogni lavoratore dipendente, ex art.11, comma 4-bis 1.

Siccome dal 01/01/2009 l’IRAP diverrà un tributo regionale ed alle regioni saranno demandate le operazioni di liquidazione, accertamento e riscossione, con apposito Decreto di prossima emanazione verranno indicate le modalità di invio della dichiarazione IRAP che non sarà più inclusa nel modello UNICO, ma verrà presentata in maniera autonoma alla Regione.

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