finanziaria2008.jpgLa Finanziaria 2008, ai commi 13 e 14 dell’art. 1 Capo I - Titolo I, segnala l’esenzione d’imposta in presenza di Redditi Fondiari per un importo complessivo non superiore ad € 500,00=.

Ma vediamo meglio quali esenzioni permette la finanziaria 2008 sui redditi fondiari.

Tale esenzione si potrà già far valere con Unico 2008 (Redditi 2007) e riguarda esclusivamente i Redditi Fondiari così come indicati dall’art. 25 del TUIR:”…..quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.”

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