La Finanziaria 2008, al comma 9, art. 1 Capo I - Titolo I, segnala la possibilità di godere di una detrazione d’imposta a tutti i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431 del 09/12/1998.
Tale detrazione, già utilizzabile in Unico 2008 (relativamente ai redditi 2007) è commisurata al reddito complessivo del titolare del contratto d’affitto ed è pari a:
- -) Euro 300,00= se il reddito complessivo non supera € 15.493,71=;
- -) Euro 150,00= se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,71= ed € 30.987,41=;
Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per abitazione principale, ai sensi della L. 431 del 09/12/1998, purchè questa non sia anche l’abitazione principale dei genitori, per i primi tre anni spettano le seguenti detrazioni:
- -) Euro 991,60= se il reddito complessivo non supera € 15.493,71=
- -) Euro 495,80= se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,71= ed € 30.987,41=.
Le detrazioni indicate non sono cumulabili, ma in presenza dei presupposti possono essere alternativamente utilizzate.
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