Anche in tema di risparmio energetico la Finanziaria 2008 apporta detrazioni del 55%.
Con la Finanziaria 2008, dal comma 20 al comma 24 dell’art. 1 Capo I - Titolo I si conferma fino al 31/12/2010 l’applicazione dell’agevolazione pari al 55% delle spese sostenute per il risparmio energetico, così come già indicato nei commi da 344 a 347, 353,358 e 359 della Finanziaria 2007, con l’aggiunta di qualche integrazione.
In particolare il suddetto sconto (55%), di cui al comma 347 della Finanziaria 2007, si applica anche alle spese inerenti la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31/12/2009.
La grande novità rispetto al passato sta nel fatto che ora è possibile suddividere il credito d’imposta su di un intervallo compreso tra 3 e 10 anni, tramite una scelta irrevocabile del contribuente operata al momento della prima detrazione.
Per quanto riguarda la sostituzione delle finestre e l’installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari, non è più necessaria la certificazione energetica dell’edificio e neppure “l’attestato di qualificazione energetica“.
Il comma 23 della Finanziaria 2008, rivede poi la Tabella 3 di cui all’articolo 1, comma 345 della Finanziaria 2007, prevedendo nuove caratteristiche tecniche necessarie per ottenere l’agevolazione in oggetto.
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