L’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto importanti novità in materia di assegni, che entreranno in vigore il 30 aprile 2008.
Dall’importo massimo consentito per i pagamenti in contante alle modalità di compilazione sono tante le novità che entreranno in vigore il 30 aprile nell’uso degli assegni. Lo rende noto l’Abi che diffonde tutte le nuove regole che riguarderanno milioni di cittadini italiani. Previste anche sanzioni per chi farà un uso non corretto degli assegni.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono i cambiamenti effetuati su assegni bancari e circolari ai quali ci dovremmo adeguare entro il 30 Aprile 2008.
“Le novità in arrivo - ha detto Giuseppe Zadra, Direttore generale - devono farci sentire tutti più sicuri e moderni. Capire cosa cambia è importante per sapere cosa fare ed è per questo che oggi presentiamo la guida sugli assegni, un piccolo opuscolo informativo che sarà presto disponibile per tutti i clienti presso gli sportelli”.
- Banche e Poste Italiane SpA devono rilasciare moduli di assegni bancari e postali già muniti della clausola “non trasferibile”. Il cliente può, comunque, richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali “liberi”, pagando la somma di €1,50 per ciascun modulo a titolo di imposta di bollo;
- Gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 5.000 devono essere emessi con la clausola “non trasferibile” e con l’indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario;
- Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (e cioè gli assegni emessi con le formule “a me stesso”, “a me medesimo” “a m.m.”, ecc.) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
- Gli assegni circolari ed i vaglia cambiari o postali devono essere emessi con la clausola “non trasferibile” e con l’indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario;
- Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari o postali di importo fino a € 4.999,99 senza la clausola “non trasferibile”, pagando la somma di € 1,50 per ciascun assegno/vaglia a titolo di imposta di bollo;
- Gli assegni bancari o postali emessi in forma libera ovvero gli assegni circolari o vaglia cambiari rilasciati in forma libera devono recare in ogni girata, a pena di nullità , il codice fiscale del girante.
Sanzioni in arrivo per chi non rispetterà le nuove regole.
Per coloro che ad esempio non indicheranno la clausola “non trasferibile” per assegni con importi pari o superiori a 5.000 euro, si corre il rischio di penali amministrative che possono arrivare dall’1% al 40% del totale dell’importo trasferito.
Previste sanzioni anche per chi non regolarizza i propri libretti al portatore entro il termine indicato dalla legge del 30 giugno 2009. In questo caso si va incontro a sanzioni pecuniarie che variano dal 10 al 20 % del saldo del libretto.
Qualora al 30 giugno 2009 il saldo del libretto sia superiore al tetto massimo di 5.000 euro si può incorrere in una sanzione che va dal 20 al 40% del saldo stesso.
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ho ricevuto da un’ assicurazione un assegno bancario non trasferibile con due barre intestato a me, mi sono recato alla banca indicata dall’assegno nella mia citta, non me lo hanno voluto cambiare, dicono che dovevo per forza aprire un conto e versarlo. vorrei sapere se è possibile che non mm l’abbiano voluto pagare a vista.
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