Ristrutturazioni DIACosa è una DIA, la denuncia di inizio attività (art. 17 R.E. - norme di dettaglio) è il deposito, presso lo Sportello Edilizia del Comune, di un progetto presentato dal proprietario per poter realizzare alcune opere edilizie; la DIA deve essere accompagnata dall’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie.

In merito alle spese di ristrutturazione edilizia, che beneficiano del recupero del 36% in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate si è pronuciata in particolare su quelle che non richiedono la presentazione di una D.I.A.

Con Risoluzione n. 325 del 12/11/2007 l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente che, per poter beneficiare della detrazione dall’IRPEF del 36% riconosciuta sulle spese sostenute ex art. 1 co. 1 della L. 27.12.97 n. 449, non è necessario l’invio al Centro Operativo di Pescara della DIA, qualora la normativa edilizia locale non ne preveda l’obbligo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione.

Pertanto, nell’evenutalità di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria sul tipo di interventi realizzati, al contribuente sarà sufficiente predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

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